AGGIORNAMENTO
E’ stato respinto dal Giudice Sportivo, Massimiliano De Renzis il ricorso della Ternana Femminile per la posizione ritenuta irregolare dalla società rossoverde di due giocatrici ( Giulia Domenichetti e Caliari Sestari Ana Carolina per cui è stato omologato il risultato del campo e alla squadra rossoverde non resta che tornare a casa con il rammarico di non aver centrato quella qualificazione alla semifinale che avrebbe meritato. Pesantissima l’assenza della Coppari, infortunatasi la settimana scorsa in una partita del settore giovanile. Con lei in campo sarebbe stata sicuramente un’altra partita!
Questo il link del comunicato del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5
http://www.divisionecalcioa5.it/wp-content/uploads/2017/03/Comunicato-Ufficiale-711.pdf
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AGGIORNAMENTO DEL 4/3/2017
RICORSO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO NAZIONALE proposto dalla TERNANA FEMMINILE dopo la decisione del Giudice Sportivo
Bassano del Grappa, 4 Marzo 2017 ______
Trasmissione a mezzo P.E.C.
Ecc.ma
Corte Sportiva d’Appello Nazionale c/o F.I.G.C. Via Campania, 47
00187 ROMA
P.E.C.: [email protected]
Spett.le
A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5
c/o Palasport Corrado Roma
Via Settimo Torinese, 4
65015 Montesilvano (PE)
P.E.C.: [email protected]
OGGETTO: OGGETTO: Ricorso della TERNANA CALCIO FEMMINILE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 711 del 3 marzo 2017, con la quale veniva respinto il reclamo proposto in primo grado dalla odierna appellante avverso la regolarità della gara A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5 – TERNANA CALCIO FEMMINILE del 3 marzo 2017, valevole quale QUARTI DI COPPA ITALIA SERIE A ELITE FEMMINILE, per posizione irregolare della calciatrice della A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5 sig.ra Giulia DOMENICHETTI e Ana Carolina Sestari Calieri.
Ecc.ma Corte Sportiva d’Appello,
facendo seguito alla dichiarazione di reclamo del 3 marzo 2017, la TERNANA CALCIO FEMMINILE SSDaRL in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. Raffaele Basile, propone gravame avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 711 del 3 marzo 2017, con la quale veniva respinto il ricorso in primo grado della odierna istante avverso la regolarità della gara A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5 – TERNANA CALCIO FEMMINILE del 3 marzo 2017, valevole quale QUARTI DI COPPA ITALIA SERIE A ELITE FEMMINILE, per posizione irregolare della calciatrice della A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5 sig.ra Giulia DOMENICHETTI e Ana Carolina Sestari Calieri.
A fondamento ed a supporto della presente impugnazione, si adducono le seguenti argomentazioni in fatto ed in diritto:
PALESE ED INDISCUTIBILE IRREGOLARITA’ DELLA POSIZIONE DELLA CALCIATRICE DELLA A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5 SIG.RA GIULIA DOMENICHETTI, IN OCCASIONE DELLA GARA IN OGGETTO – IN PARTICOLARE, INDUBITABILE SUSSISTENZA E PERSISTENZA, ALLA DATA DELLA PARTITA , IN CAPO ALLA MENZIONATA GIOCATRICE, DI UN RAPPORTO DI TESSERAMENTO, COME ALLENATRICE DI CALCIO A CINQUE E, PRECIPUAMENTE, COME TECNICO DELLE SQUADRE GIOVANILI FEMMINILI, PER UNA SOCIETA’, LA A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA, DIVERSA DA QUELLA ABRUZZESE, CON LA QUALE LA STESSA SVOLGEVA (E SVOLGE) L’ATTIVITA’ DI CALCIATRICE – PER L’EFFETTO, EVIDENTE NULLITA’ EX TUNC DEL TESSERAMENTO DELL’ATLETA IN PAROLA COME CALCIATRICE, ESSENDO LO STESSO INTERVENUTO SUCCESSIVAMENTE A QUELLO PRECEDENTE QUALE ALLENATRICE DEL SODALIZIO MARCHIGIANO – INOPPUGNABILE ED INACCETTABILE VIOLAZIONE, AD OPERA DELL’ODIERNA RESISTENTE, DEL PLESSO NORMATIVO VIGENTE IN MATERIA, CON PECULIARE RIGUARDO ALL’ART. 40 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 37 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL’ART. 41 CHE DICE ESPLICITAMENTE:
Preclusioni e sanzioni
1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l’associazione di categoria riconosciuta dalla FIGC o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell’art. 33. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell’ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l’incarico di responsabile della prima squadra. 20
2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.
3. Ai Tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.
4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della FIGC ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.
5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo. 6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell’esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.
7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.
SI E’ A CONOSCENZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE SEZ TESSERAMENTI IN DATA 23-2-2017 IVI PER CUI LA GIOCATRICE GIULIA DOMENICHETTI E’ STATA DICHIARATA DALLO STESSO IN POSIZIONE REGOLARE VISTE LE DIMISSIONI PRESENTATE COME ALLENATRICE AL LA SOCIETA’ CITTA’ DI FALCONARA IN DATA 26 NOVEMBRE 2016. CIO’ PERO’ NON PUO’ ESSERE MOTIVO DI DECANDENZA DEL TESSERAMENTO INFATTI L’allenatore esonerato o dimissionario non potrà esercitare nessun altro ruolo per altre Società per tutta la restante stagione sportiva in nessuna forma o modalità. Le dimissioni presentate da un tecnico alla propria Società di appartenenza debbono essere ritenute valide solo per quanto concerne l’accordo economico depositato, obbligatorio, con la Società stessa e non ai fini del tesseramento del settore tecnico.
In sintonia con quanto già (invano) enucleato dalla TERNANA CALCIO FEMMINILE nel procedimento di primo grado, va qui ribadito, con immutate fermezza e convinzione, come, in occasione della gara di cui trattasi, la A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5 inserisse in distinta ed effettivamente impiegasse in campo la calciatrice sig.ra Giulia DOMENICHETTI, nata ad Ancona il 29 Aprile 1984 – matricola n. 3365602, la quale versava in posizione palesemente ed insanabilmente irregolare.
L’atleta in questione, invero, non aveva titolo a prendere parte all’emarginato incontro, in quanto, alla data di disputa dello stesso, risultava sussistente e persistente, in capo alla giocatrice medesima, un rapporto di tesseramento, come allenatrice di calcio a cinque e, precipuamente, come tecnico delle squadre giovanili femminili, per una Società, la A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA, diversa da quella abruzzese, con la quale ella svolgeva (e svolge) l’attività di calciatrice.
Or bene, è fuor di dubbio la lampante ed indiscutibile nullità, con effetto ex tunc, del tesseramento della DOMENICHETTI in favore della A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5, essendo esso intervenuto successivamente (i.e. il 2 Dicembre 2016) a quello, precedente, come allenatrice del Sodalizio marchigiano.
A quest’ultimo proposito, la Società ricorrente ritiene che l’adita Corte possa e debba pronunciarsi direttamente ed autonomamente anche sul prefato aspetto: qualora, invece, la stessa reputi opportuno investire della specifica problematica l’Organo di Giustizia a ciò istituzionalmente competente, sarà ineludibile la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, previa sospensione del giudizio di merito, nelle more della decisione afferente alla addotta nullità del tesseramento come calciatrice della sig.ra Giulia DOMENICHETTI con la A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5.
Il Giudice Sportivo, nella gravata delibera, ha, incredibilmente ed illegittimamente, sorvolato completamente sulla doglianza avanzata dalla TERNANA CALCIO FEMMINILE nel proprio reclamo, quasi che nulla di tutto ciò fosse stato mai contestato dal nostro club nel suo libello introduttivo, limitandosi a considerare regolare la posizione della succitata giocatrice sol perché “dalle indagini esperite presso il competente Ufficio Tesseramenti, alle risultanze delle quali si deve far necessario riferimento per la soluzione della controversia in esame, la nominata in questione è tesserata presso la Società Montesilvano dal 2 Dicembre 2016”.
Ma, ovviamente, la problematica in contesa non era (e non è) sicuramente il tesseramento ex se della calciatrice con il Sodalizio abruzzese, la cui stipula in data 2 Dicembre 2016 nessuno ha mai messo in discussione.
La controversia su cui si dibatte, invece, è tutt’altra: e, cioè, la preesistenza, nella medesima stagione sportiva, di un tesseramento della DOMENICHETTI come allenatrice per un club (A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA) diverso dalla A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5 giustificandolo con un atto di DIMISSIONI che il Settore Tecnico già regolamenta in modo netto come non sufficiente per interrompere il tesseramento in corso ed essere libero/a di tesserarsi nel corso della stessa stagione per un’altra stagione ricoprendo qualsiasi tipo di ruolo, perciò, da non consentire il successivo vincolo con la compagine adriatica, rendendolo nullo ex tunc.
Su questo essenziale e determinante argomento, l’Organo di prime cure, come detto, non si è minimamente pronunciato, incorrendo in un difetto assoluto di motivazione.
Ad un così clamoroso ed inammissibile vizio in iudicando, è chiamata, dunque, a porre rimedio in questa sede l’investita Corte, la quale, alla luce delle delineate circostanze e delle spiegate osservazioni, non potrà che prendere atto della lapalissiana ed inequivocabile irregolarità della posizione della suindicata giocatrice nella partita in analisi: per cui, l’appellata decisione andrà integralmente annullata e/o riformata ed il club abruzzese, che l’ha indebitamente schierata ed utilizzata, dovrà essere senz’altro sanzionato con la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-6, ai sensi dell’art. 17 comma 5 lettera a) del C.G.S.
Per ciò che concerne la posizione della giocatrice ANA CAROLINA SESTARI CALIARI, la scrivente è giunta in possesso di un certificato del Governo brasiliano certificato e giuramentato dal Consolato Italiano di Porto Alegre che riporta la data del 17 novembre 2016 utilizzato come documentazione per ottenere il passaporto italiano e di conseguenza essere tesserata come cittadina italiana. Preso atto di quest’ultima chiediamo come possa essere la giocatrice tesserata anteriormente alla data del 18 novembre 2015 come da C.U. 711 del 3 marzo 2017 redatto dal Giudice Sportivo. L’incongruenza è tale da richiedere l’accertamento e nel fra tempo la sospensione del tesseramento.
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Tanto sopra premesso ed esposto, la TERNANA CALCIO FEMMINILE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, chiede che codesta Ecc.ma Corte Sportiva d’Appello, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni in fatto ed in diritto enunciate in narrativa, contrariis reiectis, Voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, in riforma della gravata delibera: a) infliggere alla A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5 la punizione della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-6, ai sensi dell’art. 17 comma 5 lettera a) del C.G.S., in conseguenza della posizione irregolare della calciatrice sig.ra Giulia DOMENICHETTI; b) in via meramente subordinata, solo qualora reputato necessario ed indifferibile dall’Organo giudicante, disporre la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per la preventiva pronuncia in ordine alla addotta nullità ex tunc del tesseramento in questione. Si dà disposizione, infine, di addebito della tassa reclamo sul conto Campionato della Società ricorrente.
Il su esteso gravame viene trasmesso, a mezzo Posta Elettronica Certificata, sia al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (P.E.C.: [email protected]) che alla controparte A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5 (P.E.C.: [email protected]).
Con ogni riserva e le più ampie salvezze.
Bassano del Grappa , 4 marzo 2017
IL PRESIDENTE
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Sono stati i calci di rigore a spingere la Ternana Femminile fuori dai quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia. La partita terminata sul 2-2, peccato per il secondo gol preso in modo ingenuo dalla squadra rossoverde, e ai calci di rigore ha avuto ragione il Montesilvano che ha sfruttato l’errore della Bisognin dal dischetto. Peccato, perchè la squadra non aveva demeritato ed, anzi, aveva fatto qualcosa in più rispetto alle abruzzesi.
Non è detta, però, l’ultima parola perchè la società di Basile ha presentato ricorso in quanto ritiene non regolare il tesseramento di due calcettiste ovvero della Domenichetti e del secondo portiere.La squadra, insieme al resto dello staff, è rimasta a Bassano del Grappa perchè in casa Ternana si spera che già dalla mattinata di domani venga presa una decisione sul ricorso presentato dall’amministratore unico della Ternana Femminile.Tornando alla partita c’è da segnalare che le due reti della squadra rossoverde sono state messe a segno da Renatinha.IL TABELLINO
MONTESILVANO: Ghanfili, Troiano, Ortega, Dalla Villa,Nicoletti, Silvetti, Amparo, Filipa Mendes, Sergi, Guidotti, Domenichetti, Sestari. All. Salvatore
TERNANA IBL BANCA: Mascia,Renatinha, Taina,Bisognin, Maite, Pace, Presto, Neka, Brandolini, Torelli, Cipriani, Trumino. All. Pellegrini
MARCATRICI: 0’28” s.t. Troiano (M), 3’50” e 8’15” Renatinha (T), 14’26” aut. Renatinha (T)
AMMONITE: Domenichetti (M), Taina (T), Ortega (M)
ARBITRI: Alessandra Carradori (Roma 1), Krizia Zucchiatti (Tolmezzo) CRONO:Gaudenzio Raffaelli (Treviso)
SEQUENZA RIGORI: Guidotti (M) gol, Renatinha (T) gol, Amparo (M) gol, Taina (T) gol, Dalla Villa (M) gol, Neka (T) gol, Troiano (M) gol, Bisognin (T) parato