Il Tribunale di Terni (Giudici Manuela Olivieri e Michela Francorsi) ha respinto con due distinte ordinanze i primi due dei quattro ricorsi promossi dai dipendenti del Comune di Stroncone licenziati a seguito della nota indagine penale che nel 2016 aveva accertato gravi inadempimenti all’obbligo di presenza e di timbratura dei cartellini.
Tre dei 7 dipendenti coinvolti non impugnavano il licenziamento comminato dal Comune di Stroncone, mentre 4 di loro adivano il Giudice del Lavoro con separati ricorsi.
Ne da notizia lo stadio Crescimbeni-Lavari, che assiste legalmente il Comune di Stroncone.
Nei ricorsi sostanzialmente gli stessi sostenevano, oltre a vari vizi procedurali tra cui l’illegittima costituzione in capo al Segretario Comunale dell’Ufficio per i provvedimenti disciplinari (UPD) e l’erronea applicazione da parte del Comune della fattispecie normativa applicabile alla fattispecie concreta (non di falsa attestazione della presenza in servizio – legittimante il licenziamento – si sarebbe trattato a loro dire, bensì della diversa fattispecie della elusione dei sistemi di rilevamento della presenza – legittimante solo sanzioni conservative e non già risolutive del rapporto), anche la tesi secondo cui, allorquando i cartellini personali venivano timbrati da altri colleghi, il titolare del cartellino era comunque presente al lavoro, in quanto già entrato nel perimetro dell’autoparco comunale.
Tesi basata sulla collaborazione tra colleghi, obbligata anche dalle dimensioni ristrette del container ove era collocata la macchina marcatempo, dimensioni che impedivano agli addetti di accedere contemporaneamente.
Tesi molto suggestiva – sostiene lo studio Crescimbeni-Lavari – che, laddove non adeguatamente contrastata da parte del Comune, avrebbe condotto all’annullamento dei provvedimenti di licenziamento.
Attraverso le accurate deposizioni dei Carabinieri di Terni e di Stroncone che hanno chiarito al Giudice le modalità anche tecniche di effettuazione delle indagini (telecamere e GPS) è stato invece possibile appurare che, allorquando i cartellini venivano timbrati dai colleghi in entrata o in uscita dall’Autoparco comunale, gli interessati non erano presenti perché ancora non arrivati presso l’Autoparco o perché già usciti.
Pressoché quotidiana anche la presenza al Bar Point vicino all’Autoparco per pause caffè di non breve durata.
I Giudici hanno quindi censurato sia la tempistica delle pause caffè sia l’allontanamento anzitempo senza relativa timbratura dal luogo di lavoro sia ancora timbrature di presenze non effettive sul medesimo luogo di lavoro, qualificando gli accadimenti ai sensi dell’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001 come falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, condotta ritenuta sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo di gravità tale da ledere immediatamente il vincolo fiduciario e sanzionabile con il licenziamento senza preavviso.