C’è un principio che i Comuni sono tenuti a rispettare ed è quello del “dovere generale di ragionevole cautela.”
E’ in base a questo principio che la Corte di cassazione, annullando le sentenze di primo grado e di appello, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino residente a Terni incorso in un incidente mentre stava correndo in un parco.
L’episodio risale al 2014. Mentre stava facendo jogging l’uomo è inciampato in un irrigatore che era nascosto dall’erba alta e si trovava fuori dalla posizione ed è caduto rovinosamente. Per questo aveva citato in giudizio il Comune di Terni.
In primo grado e in appello i giudici avevano stabilito che “in un prato di un parco sono molteplici le attività che non si possono compiere e sarebbe assurdo onerare l’ente gestore di elencare ciò che si può fare e ciò che non si deve”.
In ogni caso – avevano sostenuto i difensori della persona vittima dell’incidente – “il prato di un parco può essere calpestato” e , quindi, visto che l’irrigatore non si trovava al suo posto ed era nascosto dall’erba alta, la caduta ci sarebbe stata ,lo stesso e, comunque, “non sussisteva alcun divieto di praticare la corsa sul prato.”
La Cassazione ha accolto il ricorso e, disponendo l’annullamento con rinvio del verdetto, obbliga i giudici a rivalutare la posizione del Comune di Terni “tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’articolo 2 della Costituzione.”
Se uno cade per un oggetto reso invisibile dall’incuria non può essere incolpato del fatto. Dovrà esserlo qualcun altro. Sottintendendo che la vittima dell’incidente dovrà essere risarcita.