Il Tar dell’umbria ha respinto il ricorso del Comitato No Inceneritori contro la regione Umbria e nei confronti di Terni Biomassa per l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per il coincenerimento dei rifiuti. “Destituiti di fondamento” i motivi del ricorso.
Si legge nella sentenza
1. È materia del contendere la legittimità della determinazione dirigenziale regionale n. 2748 del 22 marzo 2017, avente ad oggetto: “Terni Biomassa s.r.l.- Impianto di coincenerimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 3 Mg all’ora sito in Via Ratini n. 1 , Loc. maratta – Terni (TR) – Autorizzazione Integrata Ambientale”.
2.- Ritiene in via preliminare il Collegio di poter prescindere dall’esaminare le eccezioni in rito di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, attesa l’infondatezza, nel merito, delle doglianze proposte.
3.- Con i due motivi del ricorso introduttivo, i ricorrenti lamentano che in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale la Regione Umbria non avrebbe tenuto conto del “dissenso qualificato” del Sindaco di Terni, emesso ai sensi del comma 3 dell’art. 14 quater della legge 241/1990 e suffragato, a loro giudizio, da evidenze scientifiche, dovendosi eventualmente rimettere il procedimento al Consiglio dei Ministri. Sostengono altresì i ricorrenti l’illegittimità delle motivazioni poste a sostegno dell’autorizzazione integrata ambientale impugnata, secondo cui
l’eventuale mancato rilascio di quest’ultima avrebbe l’effetto di mantenere in validità il precedente regime autorizzativo, contemplante un livello di emissioni inquinanti superiori a quelle in contestazione.
3.1.- Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento.
3.2.- Osserva infatti il Collegio che il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14 quater della legge 241/1990, ; in altri termini, esso