E’ stata depositata ieri la sentenza con la quale la Corte dei Conti ha respinto il ricorso del Comune di Terni avverso la bocciatura del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale della Corte. Che si esprimeva così sul Piano di rientro avanzato dalla giunta DI GIROLAMO
a) Dubbia possibilità di recupero dell’evasione fiscale accumulata, incongruenza ed inattendibilità della determinazione della massa passiva ed aleatorietà dei relativi mezzi di copertura;
b) Ricorso sistematico alle anticipazioni di tesoreria per colmare le endemiche carenze di liquidità accertate come conseguenza della scarsa capacità di riscossione delle entrate;
c) Scarsa attendibilità delle misure di ripiano economico, tanto sul versante della riscossione delle entrate quanto sul versante di riduzione della spesa;
d) Scarsa attendibilità delle stime di valore dei beni e delle quote di società da vendere;
e) Incertezza sulla durata del piano stesso (5 anni per l’ente, 6 per la Sezione di controllo ex art. 243-bis, comma 5, del TUEL). 2. Avverso la deliberazione n. 83/2017, il Comune di Terni ha prese
E che non si mettesse bene per il Comune di Terni lo si intuisce anche da una nota della Procura Generale, datata 29 dicembre 2017, in riferimento al ricorso proposto dall’Ente Pubblico
Tra le altre cose, la Procura afferma che “nei fatti, il disavanzo complessivo dell’ente si è accumulato nel tempo, senza che sia stata corretta la contabilità effettiva dell’ente, in violazione quindi dei principi di coerenza, attendibilità, veridicità e trasparenza dei conti pubblici, soprattutto in una delicatissima fase di riforma contabile. Le affermazioni dell’ente, a parere del requirente, sono totalmente smentite da una piena lettura degli atti sottesi alla delibera impugnata, ove sono state evidenziate alcune gravi criticità non superate né in sede istruttoria né, tantomeno, in epoca successiva, come vorrebbe far credere il Comune. Nel caso di specie, alla problematica individuazione della durata del piano, corrisponde l’incertezza dell’anno al quale fare riferimento per la determinazione della massa passiva stessa. E ciò è di per sé un fattore di inattendibilità del Piano nel suo complesso.”
“Il Piano del Comune di Terni -scrive la Corte – non appare del tutto conforme ai contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento ed alle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti, ciò in quanto, dagli atti esaminati, emerge che il procedimento di realizzazione delle misure di risanamento si presenta ancora nelle fasi iniziali del cronoprogamma di realizzo”.
IN ALLEGATO LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI