“La Fismic intende lanciare una petizione in favore dei lavoratori di AST per il riconoscimento dei Benefici Previdenziali Amianto in quanto, ritiene che ci sia stato un vero e proprio atto discriminatorio da parte del Contarp (Inail) che ha riconosciuto allo stabilimento di Torino con “atto di indirizzo” del 20/02/2001 i Benefici Previdenziali Amianto maggiorati di 1,5 prima , a tutto il 1992 (art. 13 c.8 L.257/1992) e, successivamente, al 2 ottobre 2003 (art. 47 Dl. 269/2003), nonostante impianti a freddo similari, medesima organizzazione del lavoro e non avesse in marcia alcun impianto a caldo, impianti esistenti invece a Terni.”
“Gli unici impianti in marcia a Torino dopo il 1992 – sottolinea la FISMIC – erano gli impianti di Trattamento a Caldo e a Freddo, gli impianti di Laminazione e Finitura, Manutenzione area Energia (SAU), i servizi di Stabilimento (spedizioni, laboratori, qualità etc.) ed Enti Tecnici ed Amministrativi (Personale Amministrazione, Approvvigionamenti, Supply Chain Management, Commerciale etc.).
Proprio ai lavoratori adibiti a questi impianti ed a questi Enti il Contarp di Torino ha esteso i Benefici Previdenziali Amianto al 2 ottobre 2003, in applicazione del Dl. 269/2003 convertito in Legge n° 326 del 24/11/2003.
In particolare queste ultime norme – nota la Fismic – decretano che solo chi aveva un “atto di Indirizzo” del Contarp (Inail) e benefici previdenziali amianto a tutto il 1992 hanno diritto al riconoscimento degli ulteriori benefici almeno fino al 2 ottobre 2003.
Tra l’altro risulta dai dati forniti dalla ASL di Terni che dopo il 1992 sono state eseguite a tutt’oggi circa 100 bonifiche quindi appare piuttosto incomprensibile come i riconoscimenti si siano fermati a tale data.”
L’ESPOSTO
“Alla luce di quanto suddetto – conclude la FISMIC – riteniamo di dover presentare un esposto al Ministero del Lavoro con tutte le firme dei lavoratori interessati a tale iniziativa, per richiedere l’applicazione delle succitate normative al personale Acciai Speciali Terni almeno per la similarità con gli impianti di Torino sulla parte a Freddo – oltre all’esistenza degli impianti a caldo – in quanto non può essere un diverso metodo di accertamento del rischio amianto del Contarp di Terni (atti singoli fino al 1991) con quello di Torino (atto di indirizzo fino al 1992) ad escludere la sussistenza del medesimo rischio per il personale adibito alle stesse mansioni.
In tutti gli altri siti italiani interessati questa estensione è già stata applicata grazie all’interessamento attivo delle forze politiche e sindacali, vedi Genova, Taranto, Avellino, Piombino.”