La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha emanato oggi 26 marzo l’Ordinanza n.26 che stabilisce ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid in materia di spostamento ed attività legate all’esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale ed alle attività di prove e produzione, e relativi spostamenti, dei soggetti professionali e dei professionisti dello spettacolo dal vivo nei settori della danza, del teatro, del cinema e della musica.
Sono solo questi due i settori interessati dalla nuova ordinanza. Per il resto tutte le altre misure in atto sono state confermate.
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All’articolo 2 della ordinanza della Presidente della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 25 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
“3 bis. A decorrere dal 28 marzo 2021 e fino al 2 aprile 2021, nonché nella giornata del 6 aprile 2021, è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione per l’esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale ai soggetti muniti di licenza di pesca in corso di validità. Le attività di pesca sono consentite con l’obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria residenza domicilio o abitazione. Con riferimento alle attività di vigilanza ittica volontaria sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio provinciale delle guardie ittiche volontarie di cui all’articolo 42 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15. Le attività di pesca altresì sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2
metri indossando dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al regolamento regionale 15 febbraio 2011, n. 2.
3 ter. Per il medesimo periodo di cui al comma precedente è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione per l’esercizio delle attività di pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale in forma individuale nei laghetti di pesca sportiva cui all’articolo 37 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 con esclusione dell’effettuazione di qualsiasi forma di competizione o gara. Per le finalità di cui al periodo precedente sono derogate le disposizioni degli articoli 3 e 4. Le attività di pesca sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché nel rispetto di tutte le specifiche prescrizioni di cui al regolamento regionale 15 febbraio 2011, n. 2.”
1. All’articolo 3 dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 25 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
“5. Sono consentite le attività di prove e produzione, ed i relativi spostamenti all’interno del territorio regionale, ai soggetti professionali ed ai professionisti dello spettacolo dal vivo, muniti di contratto di convocazione prove ed iscritti alla cassa previdenziale, nei settori della danza, del teatro, del cinema e della musica nel rigoroso rispetto delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021.”.