La Terza Sezione del Tar del Lazio, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di chiusura dell’ufficio postale di Melezzole, nel comune di Montecchio, in provincia di Terni. La sentenza, emessa nella tarda mattinata odierna, è arrivata proprio mentre Regione, Anci e Poste Italiane stavano provando ad iniziare una trattativa per una diversa organizzazione dei servizi che, negli intenti della Regione e dei Comuni, doveva superare i provvedimenti di chiusura di alcuni uffici postali in Umbria. “Ed è una sentenza molto importante” – ha affermato l’assessore regionale Antonio Bartolini. Con la sua decisione, il Tar – aggiunge – ha affermato senza mezzi termini la legittimità e le giustezza delle posizioni assunte dal Comune di Montecchio e dalla Regione contro il provvedimento di chiusura dell’ufficio di Melezzole”.
Nella sentenza – che è la prima ad essere emessa rispetto alle vertenze in piedi e che riguardano anche gli uffici postali di S.Egidio a Perugia, Annifo e Capodacqua nel comune di Foligno, Collazzone, Castel Ritaldi, Villastrada di Castiglione del Lago, Capitone di Narni, Sugano di Orvieto e Collestatte di Terni – il Tribunale Amministrativo scrive esplicitamente “che la chiusura di un ufficio postale non può essere disposta solo per ragioni di carattere economico, senza considerare il criterio di distribuzione degli uffici postali e, soprattutto, senza ponderare il pregiudizio alle esigenze degli utenti derivante dalla chiusura dell’ufficio individuando valide soluzioni alternative, a tutela della coesione sociale e territoriale e che è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di chiusura permanente di un ufficio postale che faccia generico riferimento ad un “piano di efficientamento volto all’adeguamento dell’offerta all’effettiva domanda dei servizi postali in tutti i Comuni del territorio nazionale in ragione del comprovato disequilibrio economico di cui alla erogazione del servizio postale universale”, atteso che tale motivazione risulta disancorata da qualunque esplicitazione di fatti riferibili al caso di specie, tanto da ridursi ad una mera clausola di stile, replicabile in maniera identica in qualunque situazione”.