“Alla luce della documentazione acquisita e delle prove orali assunte in giudizio, il giudicante ritiene che effettivamente la presunta condotta discriminatoria posta in essere dalla parte datoriale altro non sia che la conseguenza di una conflittualità sviluppatasi internamente alle RSU, ed in particolare tra le diverse sigle sindacali che di tale rappresentanza fanno parte presso la società resistente (Uilm, da un lato, e FIM, FIOM, FISMIC e UGL, dall’altro)”.
Questa risulta la parte più rilevante della sentenza emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Terni per un presunto comportamento antisindacale che i vertici di viale Brin avrebbero messo in atto nei confronti della UILM.
Fra l’altro nella sentenza del giudice Sara Foderaro si fa riferimento a testimonianza prodotta da Emilio Trotti (FIM CISL) il quale affermava che “nell’incontro del 3 marzo 2016 si creò un clima di tensione non solo tra rappresentanti aziendali e UILM ma anche tra quest’ultima e le altre rappresentanze sindacali facenti parte della RSU. Fu a seguito di tali tensioni che le ulteiori sigle sindacali iniziarono a chiedere la convocazione separata dei tavoli relativi alle trattative in materia di organizzazione del lavoro, richiesta cui l’azienda diede seguito, preoccupandosi tuttavia – scrive il giudice – di convocare sui medesimi temi e pressoché nelle stesse date, anche la UILM.” Fatto peraltro riconosciuto da Fabrizio Blasi, delegato della RSU UILM.
Questa risulta la parte più rilevante della sentenza emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Terni per un presunto comportamento antisindacale che i vertici di viale Brin avrebbero messo in atto nei confronti della UIL M. La sigla sindacale aveva denunciato di essere stata discriminata , poiché convocata separatamente dalle altre organizzazioni sindacali nel corso di una recente trattativa . Ma nella sostanza, secondo il Tribunale “l’assenza di un comportamento antisindacale risulta oggettivamente” e ha accolto solo parzialmente il ricorso della UILM, decidendo la compensazione delle spese in ragione della metà e imponendo ad AST il riconoscimento di una cifra simbolica di 1500 alla UILM, poiché l’organizzazione sindacale avrebbe appreso dell’accordo non direttamente, ma attraverso un comunicato diffuso dalle altre sigle sindacali.