Il Tar dell’Umbria ha accolto il ricorso presentato da Acea nel 2021 nel quale si chiedeva l’annullamento
“della Deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 29 settembre 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 13 ottobre 2021 con la quale, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della l.r. n. 12 del 2010 è stato disposto il non superamento del dissenso, espresso dai Comuni di Terni e Narni, dall’ASL Umbria 2 nonché dalla Provincia di Perugia sul Progetto di “Estensione delle tipologie di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero energetico-termovalorizzatore ul1 di Acea Ambiente s.r.l. ubicato in via G. Ratini n. 23 Località Maratta Bassa, Terni (TR)” proposto da ACEA Ambiente s.r.l.;
– del Documento Istruttorio del RUP 24 settembre 2021, richiamato ed allegato alla predetta DGR n. 895/2021;
– della Determinazione dirigenziale n. 10112 del 14 ottobre 2021 con la quale la Regione Umbria, Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile – Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali ha espresso «giudizio non favorevole di compatibilità ambientale del Progetto di “Estensione delle tipologie di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero energetico-termovalorizzatore ul1 di Acea Ambiente s.r.l. ubicato in via G. Ratini n. 23 Località Maratta Bassa, Terni (TR)” proposto da ACEA Ambiente s.r.l.» e, pertanto, ha concluso «negativamente il procedimento di VIA coordinato con AIA».
La Regione Umbria si è costituta in giudizio argomentando circa l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Dopo aver ricordato la natura non vincolante del parere espresso dal Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali di cui all’art. 15 della l.r. n. 12 del 2010 – chiamato ad esprimersi laddove, essendo stato manifestato nell’ambito della conferenza di servizi di VIA un motivato dissenso da un’amministrazione non statale, preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, la decisione sia rimessa ai sensi dell’art. 12, comma 5, della medesima l.r. n. 12 del 2010 alla Giunta regionale – la difesa regionale ha ribadito l’adeguatezza delle motivazioni poste dalla Regione alla base della decisione finale di disporre in non superamento del dissenso.
La motivazione riportata espressamente nella D.G.R. n. 895 del 2021 (e nella D.D. n. 10112 del 2021) sarebbe del tutto logica e ragionevole, dovendo la valutazione di impatto ambientale individuare, descrivere e valutare, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, su una pluralità di fattori (dalla popolazione e salute umana alla biodiversità, oltre a territorio, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio). La Regione, tenuto conto della mancata attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato con D.C.R. n. 301 del 2009 e adeguato con D.G.R. n. 360 del 2015) e delle richieste dei Comuni di Terni e Narni di rinviare ogni decisione in ordine all’incenerimento dei rifiuti urbani nell’ambito delle procedure di approvazione del nuovo Piano – di cui con D.G.R. n. 110 del 24 febbraio 2021 è stato approvato il documento preliminare – ha ritenuto opportuno attendere l’approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti.
A proposito del quale i giudici scrivono. “Non è contestata – né smentita dagli atti di causa, nulla emergendo in senso contrario neanche nei gravati provvedimenti – l’affermazione di parte ricorrente circa la piena compatibilità dell’istanza presentata da ACEA Ambiente con il Piano di gestione rifiuti approvato con D.C.R. n. 301 del 2009 (cfr. pag. 15 e ss. ricorso introduttivo), che avrebbe dovuto costituire, in ossequio all’invocato principio, il parametro per la valutazione dell’istanza stessa. Del tutto priva di motivazioni di carattere giuridico si presenta, per contro, la scelta di «rinviare ogni decisione in ordine all’incenerimento dei rifiuti urbani nell’ambito delle procedure di approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti», ritenuta laconicamente “opportuna” nelle conclusioni del più volte richiamato Documento istruttorio”.
Il Tar pertanto ha annullato tutti i provvedimenti restrittivi, ha condannato la regione Umbria a risarcire Acea con 2 mila euro.
Secondo il consigliere regionale 5 stelle Thomas De Luca “Terni è di nuovo tra le città candidate a bruciare i rifiuti di tutta la regione. I magistrati – aggiunge De Luca – hanno basato il loro pronunciamento sulla non ricevibilità dell’accezione posta dalla Regione che aveva respinto la richiesta motivando che il nuovo piano fosse ancora in iter di approvazione. Oggi il nuovo piano c’è e prevede di incenerire tal quali i rifiuti indifferenziati prodotti in Umbria. Grazie alla destra e a tutti quelli che hanno voluto il nuovo Piano dei rifiuti, in primo luogo i consiglieri ternani che hanno votato a favore, non c’è più alcun ostacolo alla candidabilità del termovalorizzatore di Maratta. Soprattutto grazie al silenzio del sindaco Bandecchi.”