Un registro regionale contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario. E’ il Dat, ovvero il documento con il quale una persona maggiorenne, nel pieno possesso delle proprie capacità, manifesta espressamente al proprio medico curante la volontà riguardo i trattamenti sanitari a cui essere o non essere sottoposta nel momento in cui si trovasse in una situazione di perdita di coscienza ritenuta dai medici curanti non ragionevolmente reversibile.
La proposta per la sua istituzione in Umbria, è stata presentata ai membri della Commissione Sanità e Servizi sociali di Palazzo Cesaroni dai consiglieri regionali Silvano Rometti (Socialisti e Riformisti) e Attilio Solinas (del Partito Democratico).
“Si tratta – ha spiegato Rometti – di una proposta di legge che rafforza la centralità della persona e della dignità umana, supporta l’esercizio di un diritto già garantito dal nostro ordinamento costituzionale e da altre norme, cioè quello di non essere sottoposti a trattamenti sanitari, ai quali non si sia acconsentito, che a volte diventano vero e proprio accanimento terapeutico anche in condizioni di perdita di coscienza irreversibile. Quindi, libertà e diritto pieno al singolo individuo di determinare le scelte in ordine al proprio fine vita, in coerenza al principio di laicità dello Stato riconosciuto dalla nostra Costituzione quando prevede che il legislatore nazionale, ma anche regionale non debba essere sottoposto a condizionamenti ideologici o religiosi ma debba interpretare i diritti e i reali bisogni dei cittadini”.
Il Registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento è istituito presso le aziende sanitarie locali. Ed è proprio qui che il Dat, che avrà una validità di cinque anni in assenza della conferma da parte del dichiarante, verrà iscritto dall’azienda sanitaria cui spetterà anche il compito della memorizzazione sulla tessera sanitaria del soggetto interessato, oltre alla registrazione di ogni sua successiva modifica e dell’eventuale revoca. L’accesso al registro e al Dat memorizzato sulla tessera sanitaria è consentito esclusivamente al dichiarante, al fiduciario e al medico curante. Istanza e accesso non possono costituire oggetto di delega a terzi da parte dei soggetti legittimati. L’attuazione della legge non comporterà spese per i soggetti coinvolti.