Si torna a parlare della Ternana e del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che in seguito al ricorso presentato dai legali della società rossoverde con cui chiedevano l’annullamento dei comunicati 47/48/49 del 13 di agosto oltre al calendario della serie B è arrivato in data odierna il provvedimento del Presidente Franco Frattini che ha ribadito come ” Il C.U. FIGC 30 maggio 2018 n. 54, con cui sono stati disciplinati i criteri e chiesti alle società adempimenti e versamenti economici, ai fini della possibile integrazione degli organici” rimanga in vigore fino alla decisione nel merito che il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite assumerà il 7 settembre 2018.
Per di più viene ribadito nel provvedimento che fino al 7 di settembre, giorno di dibaìttimento del ricorso corso della Ternana l’organico del campionato di serie B deve essere considerato a 22 squadre con l’obbligo immediato dell’integrazione dell’organico in caso dell’annullamento delle delibere impugnate.
In virtù di quanto emerso fino ad ora il collegio difensivo della Ternana Calcio Spa stigmatizza i comportamenti del prresidente della Lega Balata, e del Commissario straordinario, Fabbricini, stigmatizzati anche da alcuni componenti federali particolarmente critici come il presidente della Lega pro, Gavina, quello della Lega Dilettanti, Sibilia e dall’Associazione Calciatori.
Di seguito il comunicato del Collegio difensivo della Ternana calcio:
” La Ternana Calcio S.p.A. tramite i difensori Avv. Fabio Giotti, Avv. Massimo Proietti e Prof. Avv. Mario Spasianocomunica che in relazione al ricorso presentato in data 14agosto 2018 al Collegio di Garanzia dello Sport avente ad oggetto l’annullamento dei Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario N. 47-48-49 del 13 agosto 2017 oltre al calendario del campionato di Serie B è stato appena ricevuto dall’adito Organo il provvedimento assunto dal Presidente Franco Frattini con il quale è stato affermato e ribadito che “il C.U. FIGC 30 maggio 2018 n. 54, con cui sono stati disciplinati i criteri e chiesti alle società adempimenti e versamenti economici, ai fini della possibile integrazione degli organici” rimane in vigore fino alla decisione nel merito che il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite assumerà il 7 settembre 2018.
E’ stato altresì evidenziato che i seri ed apprezzabili argomenti sui quali si basa il ricorso della Ternana Calcio S.p.A. verranno affrontati nella suddetta udienza e che fino a tale data l’organico del campionato di Serie B deve essere considerato a 22 squadre con obbligo di immediata integrazione dell’organico in caso di annullamento delle delibere impugnate.
Sulla base di tali pregevoli argomenti i difensori della Ternana Calcio S.p.A. ribadiscono e stigmatizzano la condotta assolutamente censurabile assunta in tale vicenda dal Commissario Straordinario Dott. Roberto Fabbricini e dal Presidente della Lega Serie B Avv. Mauro Balata, condotte adeguatamente stigmatizzate anche da alcune componenti federali che ci auguriamo siano al nostro fianco per ripristinare la legalità perduta”.
Avv. Fabio Giotti Avv. Massimo Proietti Prof. Avv. Mario Spasiano
IL COMUNICATO ODIERNO DEL PRESIDENTE del COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI, FRANCO FRATTINI
Collegio di Garanzia dello Sport Il Presidente
Prot. n. 00560/18
Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 75/2018, presentato, in data 14 agosto 2018, dalla Ternana Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, laLega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A., per l’annullamento delle delibere assunte dal Commissario Straordinario della FIGC, pubblicate sui CC.UU. n. 47, n. 48 e n. 49 del 13 agosto 2018, non recanti la sottoscrizione del Segretario della FIGC;per l’annullamento del calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, pubblicato dalla LNPB con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere;
vista la richiesta di misura cautelare, ex art. 57 comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva, contenuta nel suddetto ricorso, di sospendere,inaudita altera parte, l’efficacia esecutiva delle delibere assunte dal Commissario Straordinario della FIGC, pubblicate sul C.U. n. 47 del 13 agosto 2018, sul C.U. n. 48 del 13 agosto 2018 e sul C.U. n. 49 del 13 agosto 2018, non recanti la sottoscrizione del segretario della FIGC, e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali, oltre a sospendere l’efficacia esecutiva del calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, pubblicato dalla LNPB con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, nella parte in cui non dispone modalità per la sua integrazione con le tre squadre da ripescare per il completamento dell’organico e, per l’effetto, di ordinare alla LNPB di compiere ogni atto e/o provvedimento necessario a garantire l’integrazione immediata dello stesso con tre simboli in ogni giornata da sostituire con il nome delle squadre ripescate dalla FIGC all’esito della procedura;
vista l’istanza di abbreviazione dei termini ivi contenuta, ex art. 60, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva;
visto il C.U. FIGC 30 maggio 2018, n. 54, con cui sono stati disciplinati i criteri e chiesti alle società adempimenti e versamenti economici, ai fini della possibile integrazione degli organici;
considerato che con decreto del Presidente del Collegio di Garanzia 10 agosto 2018, prot. n. 544/2018, è stata sospesa l’esecutività della sentenza n. 8/2018 della Corte Federale d’Appello FIGC, che aveva parzialmente annullato e sostanzialmente modificato il citato C.U. n. 54, il quale dunque è in vigore fino alla decisione nel merito del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, fissata per il 7 settembre 2018;
considerato che alcuni argomenti di censura della ricorrente, avverso le impugnate delibere della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, introducono seri e apprezzabili argomenti da valutare in modo approfondito e in contraddittorio nella sede di merito, con particolare riguardo ai principi su cui già il Collegio di Garanzia si è pronunciato, in circostanze analoghe, con provvedimento n. 24 dell’11 agosto 2014;
ritenuto che, nella ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, quello della società ricorrente appare, ai soli fini cautelari, recessivo rispetto a quello degli organi sportivi resistenti, che ha natura pubblica e generale poiché attiene alla apertura del Campionato, evento di cui milioni di sportivi e tifosi non possono essere privati;
Collegio di Garanzia dello Sport Comitato Olimpico Nazionale Italiano 00135 Roma, Foro Italico
Telefono +39 06 3685 7382 [email protected] [email protected]
considerato, peraltro, che restano fermi, all’esito del giudizio di merito e della decisione che sarà pronunziata, gli adempimenti, con le connesse responsabilità, eventualmente derivanti da una decisione di annullamento della riduzione di organico, con connesso obbligo di immediata integrazione ad opera degli organi ed autorità sportive competenti;
PQM
Respinge, nei sensi di cui alla motivazione, l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
Fissa, dinanzi alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, l’udienza del 7 settembre 2018, a partire dalle ore 12:00, per la trattazione collegiale della domanda cautelare abbinata al merito.
Roma, 16 agosto 2018
IL PRESIDENTE F.to Franco Frattini