A scandire i tempi della risoluzione delle eventuali cause che porterebbero all’incompatibilità degli amministratori appena eletti è il consigliere comunale Francesco Filipponi (Pd), il più votato in assoluto (con ampio distacco) fra i consiglieri, ben 934 preferenze.
“Bandecchi, neo eletto sindaco – sostiene Filipponi – ha 10 giorni di tempo, dalla proclamazione degli eletti , per individuare il giorno di svolgimento del primo consiglio comunale da tenersi entro e non oltre i successivi 10 giorni.”. Quindi? “Entro il 20 giugno perché la proclamazione è avvenuta il 31 maggio”.
Dunque, il primo passo per Bandecchi è la convocazione del primo consiglio comunale entro il 20 giugno.
Quindi che cosa dovrebbero fare gli amministratori neo eletti? “Gli amministratori – sottolinea ancora Filipponi – devono firmare l’autodichiarazione relativa ad eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità sulla base degli articoli 62, 63, 64 e 65 e successivi del Tuel. (Testo Unico Enti Locali).
L’ARTICOLO 63 DEL TUEL
1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:
1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
Dopo di che cosa accade? “Il segretario generale entro la data di svolgimento del primo consiglio comunale deve stendere una relazione per valutare la correttezza delle dichiarazioni rese dai neo eletti”.
Qualora dovessero sussistere queste cause di ineleggibilità e incandidabilità? “Il consiglio comunale ne prede atto – afferma ancora il consigliere Filipponi – e dichiara la decadenza degli amministratori in questione”.
Quanto all’incompatibilità? “L’amministratore che , sulla base della relazione del segretario generale e sulla base delle verifiche della Prefettura, dovesse trovarsi ancora in questa condizione di incompatibilità ha ulteriori 10 giorni di tempo per rimuoverne le cause”.
Come si sa è stato comunicato al neo sindaco di Terni Stefano Bandecchi che si trova in una condizione di incompatibilità per cui è costretto a cedere la proprietà della Ternana. I tempi per la cessione, come avete appena letto, sono molto ristretti.