A differenza degli anni passati, almeno fino alla fine dell’anno, non sarà emanata l’ordinanza che dispone divieti all’utilizzo domestico per camini aperti, caminetti e stufe a legna o pellet fino a classe 2 stelle per i territori sotto i 300 metri di altitudine.
A comunicarlo è l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati.
“Questo tipo di provvedimento, pur previsto dal piano regionale della qualità dell’aria (a seguito dell’infrazione comunitaria alla quale è stato sottoposto il territorio della conca ternana), considerato l’accertato forte contributo che tale tipo di sorgente fornisce al peggioramento della qualità dell’aria nei mesi invernali, diventa oggi di difficile applicazione. In questo momento storico – continua l’assessore Salvati – non possiamo non tenere conto della vera e propria emergenza energetica con il caro bollette che si sta abbattendo come una mannaia sulle spese e sulle condizioni di vita delle famiglie. Una situazione che, stante alle notizie di pochi giorni fa, potrebbe addirittura aggravarsi nelle prossime settimane. Tutto ciò ha già costretto e costringe la popolazione a attivare sistemi di riscaldamento più economici o tradizionali, in attesa che la bolla che crea i rincari di gas e energia elettrica torni almeno a una parvenza di sostenibilità. È una fase emergenziale e per questo, almeno temporaneamente, si devono contemperare tutte le problematiche”.
La sospensione del provvedimento sul divieto d’uso dei camini caminetti e stufe, sarà in parte compensata dall’emanazione del decreto di recepimento del regolamento ministeriale (MITE) per il contenimento dei consumi energetici.
Tra le misure previste, la riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici, da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Non è prevista l’ipotesi di ridurre il riscaldamento negli ospedali. Inoltre i limiti di esercizio degli impianti termici, saranno ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.