IL COMUNICATO DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA
Si è svolta oggi, 14 gennaio 2026, l’udienza dedicata alla requisitoria della Procura Generale di Perugia nel processo di secondo grado riguardante il presunto sistema illecito che avrebbe orientato assunzioni e promozioni nel settore sanitario umbro, procedimento nel quale risultano coinvolti ventuno imputati. Nel corso dell’udienza, la Procura Generale ha esposto una ricostruzione dettagliata delle questioni giuridiche rilevanti, richiamando ampi riferimenti giurisprudenziali e chiarendo i presupposti alla base delle conclusioni formulate.
E’ stata posta particolare attenzione all’avvenuta abrogazione della fattispecie di abuso d’ufficio. La Procura Generale ha precisato che tale reato non è stato assorbito da altre ipotesi criminose, ma è stato eliminato dall’ordinamento, circostanza che impone di valutare diversamente le contestazioni originariamente mosse agli imputati.
Un ulteriore tema centrale della requisitoria ha riguardato il reato di rivelazione del segreto d’ufficio. È stata infatti operata una puntuale distinzione tra le diverse ipotesi previste dal relativo articolo del Codice penale, sottolineando che la figura prevista dal terzo comma non costituisce un’aggravante della fattispecie base, ma una previsione autonoma. Le richieste di assoluzione si fondano sulla distinzione tra ‘segnalazione’ ed istigazione alla commissione del reato di utilizzazione del segreto d’ufficio e sulla giurisprudenza più recente sulla non punibilità della ulteriore circolazione da parte di terzi della notizia segreta.
È stato poi affrontato il tema dell’associazione per delinquere, rispetto al quale la Procura Generale ha richiamato la necessità che, all’interno di un presunto sodalizio criminoso, sia individuabile almeno un soggetto dotato della titolarità di informazioni coperte da segreto d’ufficio, in grado di rivelarle agli altri associati. L’assenza di tale requisito è stata rappresentata come elemento decisivo nell’esclusione della configurabilità dell’associazione contestata in alcuni capi d’imputazione.
Sulla base di tali premesse giuridiche e dell’analisi delle singole posizioni processuali, la Procura Generale ha formulato le proprie conclusioni.
“Chiede:
1) l’assoluzione di tutti gli imputati, ai quali il reato ex art. 323 cod. pen. è stato ritenuto assorbito in altre condotte, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, senza alcuna incidenza sulla pena;
2) l’assoluzione di Barberini Luca, Bocci Gianpiero, Valorosi Maurizio dal reato loro ascritto al capo 1) ex art. 416, comma 2, cod. pen., perché il fatto non sussiste;
3) l’assoluzione di Barberini Luca ai capi 3), già qualificato ex art. 326, comma 1, cod. pen., 4), 4.1) ed 8), secondo punto, ex art. 479 cod. pen. per non aver commesso il fatto;
4) la condanna di Barberini Luca alla pena complessiva di un anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, così determinata:
per il reato di cui al capo 7) ex art. 326, comma 3, cod. pen., confermando la già avvenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., un anno e 4 mesi di reclusione (partendo dal minimo della pena di 2 anni di reclusione, ridotta per le già concesse circostanze attenuanti generiche);
per il delitto di cui al capo 8), primo punto, ex artt. 116, 479 cod. pen., confermando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen., e l’ulteriore diminuente di cui all’art. 116, comma 2, cod. pen, 5 mesi e 10 giorni di reclusione (partendo dal minimo della pena di un anno di reclusione, ridotta prima a otto mesi di reclusione e poi come sopra ex art. 116 cod. pen.);
5) la condanna di Bocci Gianpiero per gli altri reati per i quali vi è stata condanna, alla pena complessiva di 2 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione così determinata:
per i reati a lui ascritti ai capi 12) proc n 3172/19 R.G. N R e 17), un anno e 6 mesi di reclusione (pena base, per il più grave reato in concreto sub 12, ex art. 326, comma 3, cod. pen. di 2 anni di reclusione, ridotta per le
circostanze attenuanti generiche ad un anno e 4 mesi di reclusione, aumentata come sopra per la continuazione);
per ciascun reato di cui ai capi 13) e 18), con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante ex art. 476, comma 2, cod. pen. e l’ulteriore diminuente di cui all’art. 116, comma 2, cod. pen., 5 mesi e 10 giorni di reclusione;
6) la condanna di Valorosi Maurizio per il reato di cui al capo 33), alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione, come determinata in sentenza (pena base relativa al reato sub 33 di 4 anni di reclusione, riduzione di due terzi per il tentativo si giunge ad anni uno e quattro mesi di reclusione, come sopra per la riduzione ex art. 62-bis cod. pen.)
7) l’assoluzione, per non aver commesso il fatto, di Marini Catiuscia, Cotone Marco, Tamagnini Antonio, Capini Eleonora dai reati loro rispettivamente ascritti;
8) l’assoluzione di Tullio Antonio, Lenti Massimo dal reato di cui al capo 38, limitatamente al verbale della commissione esaminatrice del 6 luglio 2018, conferma nel resto;
9) di dichiarare non doversi procedere nei confronti di Pierotti Mario perché i reati sono estinti per morte dell’imputato;
10) il rigetto degli appelli proposti dagli imputati Borghesi Patrizia, Sdoga Alessandro, Mecocci Patrizia, Mirabassi Alvaro, Orlandi Walter, Tesoro Simonetta, D’Errico Potito, Riocci Domenico Francesco Oreste, Faleburle Mauro;
11) la dichiarazione di inammissibilità dell’appello nell’interesse di Ceccarelli Elisabetta perché aspecifico.”.













