Lo scorso 15 luglio il giudice di pace di Frosinone , l’avvocato Emilio Manganiello , ha accolto il ricorso di un automobilista avverso un verbale di 400 euro della Polizia Stradale. L’uomo era stato fermato per un controllo dagli agenti mentre era in auto durante il periodo del lockdown e non aveva addotto una motivazione valida per il suo comportamento.
Il ricorso dell’automobilista è stato giudicato fondato e pertanto accolto.
Secondo il giudice “lo stato di dichiarazione di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili” con DPCM del 1 febbraio 2020, non è costituzionale perché “non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario, in conseguenza la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è illegittima perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti come il DPCM invocato, qui opposto, con conseguente dovere del Giudice di pace di disapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria e il DPCM attuativo”.
Inoltre, sempre secondo il Giudice di pace di Frosinone, ” deve ritenersi autorevole dottrina costituzionale (Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale) secondo cui la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante DPCM sia contraria alla Costituzione. In particolare non appare meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio a tali atti amministrativi, DPCM, da parte di decreti-legge che, avendo natura di atti aventi forza di legge, equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM evitandone in tal guisa la loro nullità e la conseguente disapplicazione da parte del Giudice ordinario. Solo un decreto legislativo , emanato in stretta osservanza di una legge delega, può contenere norme aventi forza di legge, ma giammai un atto amministrativo, come le ordinanze sindacali o regionali o il DPCM”.
In riferimento al DPCM emanato l’8 marzo che ha anticipato di soli 3 giorni quello che imponeva a tutti gli italiani di restare a casa e di uscire soltanto per motivi di lavoro , per motivi di salute o per andare a fare la spesa, il Giudice sottolinea che “si configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia nel nostro ordinamento esiste già e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal giudice di pace penale per alcuni reati. L’articolo 13 della Costituzione stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria. Nell’ordinamento giuridico italiano l’ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore ma solo dall’autorità giudiziaria, con atto motivato”.
“In conclusione – scrive ancora il Giudice – deve affermarsi la illegittimità del DPCM invocato dal verbale qui opposto, per violazione dell’articolo 13 della Costituzione”. Pertanto il ricorso dell’automobilista è stato accolto e il verbale annullato. Ricorso “tempestivamente depositato e successivamente notificato”.
“E’ una sentenza di una importanza notevole, a livello nazionale – commenta l’avvocato Massimo Proietti – non solo il Giudice non ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale ma ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei DPCM e ha anche disapplicato la norma. Anche io ho fatto dei ricorsi qui a Terni, sono ancora tutti pendenti difronte al Giudice di pace: 3 sono in attesa di decisione, altri 2 sono stati rimandati a novembre. Certamente questa sentenza di Frosinone ricalca totalmente i ricorsi come sono stati da me impostati, ciò mi fa ben sperare”.