Dal 7 novembre 2019 chiunque trasporti minori di 4 anni è obbligato ad installare dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
Il Ministero dell’Interno ha appena divulgato la Circolare escplicativa della Direzione Centrale delle Specialità per l’attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019, n. 122, relativo al Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni (19G00130).
Il Decreto del MIT è chiaro: i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate).
Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’art. 172 C.d.S. con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (pagamento entro 5 gg. euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
Il deputato del PD, Ubaldo Pagano, della commissione bilancio della Camera, ha chiesto al ministero dell’interno di sospendere le sanzioni per chi non installa i seggiolini anti-abbandono, almeno fino a quando i cittadini non saranno sufficientemente informati sulla nuova normativa e finché non sarà operativo l’incentivo di 30 euro all’acquisto , previsto dal disegno di legge fisco, le cui modalità di attuazione devono ancora essere chiarite dal ministero dei trasporti.
“L’informazione- aggiungere ancora Pagano – fino ad oggi è stata confusa e carente, inzialmente, infatti, si era detto che l’obbligo sarebbe scattato a marzo.”