Se all’interno di un rapporto matrimoniale uno dei coniugi sottrae , si appropria, di beni dell’altro, non è punibile.
Se lo stesso reato viene commesso da una delle due persone conviventi, al contrario, è considerato reato.
Ne sa qualcosa la signora che ieri si è vista condannare anche in Appello dopo che era stata denunciata dal convivente per l’appropriazione di alcuni gioielli. Una vicenda che risale al 2014 per la quale già il Tribunale di Terni aveva emesso sentenza di condanna.
La materia è regolata dall’articolo 649 del Codice di Procedura Penale che recita:
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo , in danno:
A) del coniuge non legalmente separato
B) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato
C) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
“La norma è stata questa – sostiene l’avvocato Massimo Proietti che difende la donna condannata anche in Appello – fino al 19 gennaio 2017 quando è stato introdotto l’articolo 1-bis che estende la non punibilità anche nelle coppie dello stesso sesso unite civilmente che, dunque, vengono equiparate alle coppie di coniugi eterosessuali. L’articolo 1 bis esclude, invece, le coppie more uxorio ovvero le convivenze eterosessuali. Come nel caso della mia cliente, che, infatti, è stata nuovamente condannata”.
Del vuoto legislativo dovrà occuparsi la Corte Costituzionale. In attesa che la Corte si pronunci, comunque, “noi andremo fino in fondo – aggiunge l’avvocato Proietti – faremo ricorso alla Corte di Cassazione e , più in generale, porteremo avanti una battaglia affinché, nei casi in specie, le coppie more uxorio, al pari di quelle unite civilmente, siano equiparate alle coppie di coniugi unite in matrimonio.”