Il ricorso presentato ieri mattina dalla Ternana ha avuto un riscontro estremamente positivo in quanto il Tar del Lazio, la 1 Sezione Ter, ha accolto la misura cautelare avanzata dal Collegio difensivo, avv.ti Mario Rosario Spasiano, Massimo Proietti e Fabio Giotti, sospendendo l’efficacia della decisione presa a sezioni unite dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI il quale ora su intimazione del Tar dovrà valutare la posizione della Ternana ai fini dell “ eventuale ripescaggio della Ternana Calcio “ ed ha fissato l’udienza al 9 ottobre 2018 per la discussione.
La palla, quindi passa nuovamente a Frattini ed al suo Collegio che dovrà decidere al più presto e per accelerare i tempi la società rossoverde potrebbe presentare nelle prossime ore un’altra istanza.
La Ternana, quindi, non scherza come aveva anticipato giovedì sera alla presentazione della squadra!
E non scherzano nemmeno gli agguerriti e qualificati avvocati della Ternana coordinati dal lavoro dietro le quinte del presidente Ranucci.
A questo punto c’è da chiedersi che cosa succederà ovvero se la Ternana mercoledì scenderà in campo contro il Rimini. È probabile che le partite in cui sarà impegnata la squadra rossoverde possano essere sospese.
Al pari della Ternana è stato accolto anche il ricorso della Pro Vercelli.
Questo il dispositivo :
il Presidente
ha pronunciato il presente Decreto sul ricorso numero di registro generale 10200 del 2018, proposto da Ternana Calcio Spa in persona del legale rappresentante Pro tempore, rappresentato è difeso dagli avvocati Mario Rosario Spasiano, Massimo Proietti e Fabio Giotti, con domicilio digitale come da Pec ecc. ecc. Contro
COLLEGIO Garanzia dello Sport CONI non costituito in giudizio;
Lega Nazionale Serie B;
per l’accertamento e la declaratoria di nullità o l’annullamento, in una alla remissione al Collegio di Garanzia dello Sport, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 56 cpa, della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport , prot. N. 676/2018 dell’11 settembre 2018 ( doc 2 ) con la quale l’adito collegio, riuniti i ricorsi RG nn 73/2918 74/2018 75/2018 ( il terzo ed il primo promossi dalla società Ternana, attuale ricorrente ) in mancanza di qualsiasi eccezione di alcuna delle parti in causa, a seguito di camera di consiglio, senza alcuna comunicazione e tantomeno contraddittorio sul punto, ha dichiarato inammissibili i ricorsi stessi ritenendo che avrebbero dovuti essere proposti innanzi algli Organi di Giustizia SportivaFederale ex art 30 CGS Coni e 43 bis CGS FIGC e non direttamente al Collegio di Garanzia ex art 54, comma 1, CGS Coni;
visti Il ricorso e i relativi allegati;
vista l’istanza di misure cautelari monocratiche pro.posta dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 56 Cod. Proc. amm.;
ritenuto che – in considerazione del danno rappresentato ( connesso all’avvio del campionato di Lega Pro , a cui è attualmente iscritta la società ricorrente, per il 19 settembre 2018) – sussistano i presupposti per l’accoglimento della Predetta istanza, ai fini del riesame in tempo utile, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport , dei motivi di ricorso, ai fini del possibile ripescaggio della predetta società Ternana Calcio;
P.Q.M.
accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche, nei termini precisati in motivazione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 ottobre 2018.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 14 settembre 2018.
Il Presidente
Gabriella De Michele