Il CO.SEC. (Comitato Servizi Educativi) ha sempre sostenuto che la richiesta del pagamento anticipato (quanto meno di una caparra) da parte delle librerie di Terni dei libri di testo per la scuola primaria fosse una violazione in quanto l’ articolo 34 della Costituzione cita la totale gratuità dei libri di testo per le scuole primarie.
Per avvalorare questa tesi il CO.SEC. ha chiesto un parere allo studio legale Bassi-Del Moro di Milano.
L’avvocatessa Ilaria Bassi, fra le altre cose, sostiene che: ” pur non essendovi previsione espressa per quanto riguarda le cosiddette cedole librarie, la disposizione normativa è chiara nel definire in capo ai Comuni l’obbligo di fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole primarie e a far fronte alle correlate spese, senza demandare tali obblighi ad ulteriori soggetti di natura pubblica o privata”.
“Ha destato, pertanto, scalpore, in quanto in aperto contrasto con il quadro normativo statale e regionale – ha aggiunto l’avvocatessa Bassi – la pratica commerciale messa in atto a partire dal mese di giugno 2020 da parte di alcune librerie del Comune di Terni, consistente nel chiedere ai genitori l’anticipazione dell’intero importo dei testi scolastici per la scuola primaria, senza attendere l’emissione delle cedole librarie da parte dell’amministrazione comunale adducendo come motivazione, da un lato, la grave situazione economica determinata dalla pandemia di Covid 19 e, dall’altro, i ritardi con cui il Comune di Terni, negli anni passati, ha proceduto a rimborsare gli importi delle emesse cedole librarie”.
“Al fine di contrastare tale pratica commerciale, in ottemperanza all’articolo 5 legge Regionale n. 28/2002 e degli articoli 156 comma 1 d.lgs. 297/1994 e 27 legge 448/1997, il Comune di Terni è intervenuto con determinazione dirigenziale n. 1823 in data 3 luglio 2020 disponendo espressamente il quantitativo di spesa impegnato per la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie per l’A.S. 2020/2021 e indicando a titolo esemplificativo l’elenco delle librerie legittimate a richiedere il rimborso delle cedole librarie, in qualità di soggetti creditori del Comune.
Si è trattata – ha aggiunto ancora l’avvocatessa Bassi – di una presa di posizione che si è resa formalmente necessaria per ripristinare il ruolo centrale demandato ex lege ai Comuni per quanto concerne la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, arginando pratiche commerciali illegittime e in violazione dell’imprescindibile diritto alla gratuità dei testi scolastici di diretta derivazione costituzionale.
Qualora, quindi, le librerie insistessero nella pratica commerciale di chiedere ai genitori degli alunni delle scuole primarie il versamento di una caparra, allora rischierebbero:
– di essere adite dinanzi al TAR per violazione di legge (nello specifico: articolo 5 legge Regionale n. 28/2002 e degli articoli 156 comma 1 d.lgs. 297/1994 e 27 legge 448/1997) da parte dell’amministrazione comunale;
– di essere segnalate all’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta, in particolare ingannevole ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del d.lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), da parte dei genitori in qualità di consumatori.