Torniamo, dopo il Consiglio Comunale Straordinario, sul Progetto Stadio -Clinica cercando di capire più a fondo la normativa che regola simili progetti e su quali e su come risolvere le eventuali problematiche che potrebbero insorgere. Lo facciamo avvalendoci del parere di un legale, l’avvocato Riccardo Corridore, che ha una vasta esperienza su operazioni del tipo di quella presentata da Bandecchi oltre che tifoso rossoverde.
La prima cosa da specificare è che il Progetto presentato da Stefano Bandecchi si basa sul project-financing ovvero
“ In sintesi è un’operazione che prevede la realizzazione ad iniziativa privata di un nuovo stadio sul presupposto di una sostenibilità economica dell’opera grazie ad ulteriori interventi aventi scopo di lucro che il proponente esegue e che hanno la funzione di garantire equilibrio al financial plan posto a base dell’investimento secondo quanto previsto dal citato codice (Decreto legislativo 50/2016 aggiornato e coordinato con la Legge 120/2020) all’articolo 165 (rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni).
Nel caso di specie la Ternana Calcio ha proposto la realizzazione dello stadio, di infrastrutture, di una piazza di grande rilevanza (intervento stimato in circa 25 milioni di euro per la c.d. parte pubblica) e di una serie di servizi quali spazi commerciali, spazi per la ristorazione e di una clinica privata ad alta specializzazione dotata di circa 200 posti letto con la funzione di integrare il servizio sanitario pubblico sul presupposto che cento posti letto siano convenzionati e cento siano invece privati”.
Come noto, il percorso è iniziato nel mese di febbraio 2021 con la presentazione al Comune di Terni del progetto di fattibilità e da quel giorno è partito lo studio di fattibilità dell’opera attraverso la nomina del Rup e di una conferenza dei servizi che a breve dovrà suggerire o dare pareri circa il progetto prima che la giunta comunale sia chiamata a dichiarare l’opera di pubblica utilità.
“La decisione non è un atto di natura esclusivamente politica, bensì presuppone dapprima la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dipoi un parere da parte dei tecnici comunali incaricati circa la fattibilità e congruità della proposta e dipoi occorre convocare una Conferenza dei Servizi (Regione, Coni, ARPA, SII, Vigili del Fuoco e molti altri) in cui vari soggetti istituzionali debbono prestare il proprio parere e fornire indicazioni circa la migliore esecuzione del progetto apportando indicazioni utili per la redazione del progetto definitivo.
Una volta acquisiti i suddetti pareri la Giunta Comunale predispone ed approva la delibera di pubblica utilità che dovrà successivamente e necessariamente essere approvata anche in Consiglio Comunale con tutte le indicazioni al proponente per la redazione del progetto definitivo.
Elaborato il progetto definitivo lo stesso sarà inviato in Regione Umbria per le occorrende autorizzazioni ed approvazioni con iter analogo a quello illustrato per il Comune.
Ricevuta l’approvazione regionale che a sua volta convocherà preliminarmente una Conferenza dei Servizi, il progetto definito elaborato dal proponente così come integrato con le osservazioni degli enti istituzionali coinvolti sarà messo a bando e chiunque potrà parteciparvi pur riconoscendo al proponente, Ternana Calcio, il diritto di prelazione all’esecuzione dell’opera a parità di condizioni”.
Fin qui dovrebbe scorrere tutto per il verso giusto, senza particolari problematiche da affrontare che potrebbero insorgere, però, nel percorso dell’opera che dovrebbe consentire il rientro dai capitali investiti nella costruzione dello stadio ovvero il progetto clinica ed il suo convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale che richiede il concretizzarsi della regola delle 3A.
“In sintesi è necessario coordinare la Legge Stadi con il Decreto Legislativo nr 502/92 che stabilisce le regole secondo le quali un soggetto privato possa operare nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. Regola delle tre A).
Autorizzazione da parte della Regione previa verifica da parte del Comune sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.
Accreditamento della struttura in base alla programmazione sanitaria regionale e purchè vengano rispettati ulteriori requisiti tecnici previo parere di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e CSS (Consiglio Superiore di Sanità).
Accordi Contrattuali che legano la struttura accreditata alla pubblica amministrazione.
Rispettate queste tre regole la struttura potrà operare in sostituzione del SSN, applicando le medesime tariffe e percependo la relativa quota del finanziamento sanitario regionale.
Appare palese come una lettura semplificata del Decreto Legislativo 502/92 e delle ulteriori norme collegate sarebbe ostativa alla procedura seguita dalla Ternana Calcio e presentata dal project manager Sergio Anibaldi in quanto per ricevere le c.d. tre A è necessario che la clinica sia già realizzata e non soltanto in fase di progettazione”.
Ed è questo il punto delicato della questione ma è l’avvocato Corridore a chiarirci come e perché il convezionamento sia possibile anche se la clinica non è ancora costruita. E’ la domanda che si pone chi, come noi, non è a conoscenza della Legge che regola questo aspetto. Il confezionamento lo consente la citata norma coordinata con la Legge Stadi attualmente vigente.
“La semplificazione nella realizzazione degli stadi introdotta dal legislatore trova il suo fondamento nella necessità di interventi a chiara e principale rilevanza pubblica che gli enti territoriali non sarebbero in grado di affrontare per carenza di fondi per le motivazioni sopra addotte.
Il principio giuridico di rilevanza costituzionale, quale è quello di PUBBLICA UTILITÀ’ (basti pensare che in presenza di una siffatta deliberazione la Costituzione riconosce allo Stato e alle sue articolazioni di incidere anche sulla proprietà privata procedendo allo strumento dell’esproprio) legittima una deroga a tutte le norme vigenti in materia tanto che è sostitutiva di tutti i titoli abilitativi normalmente occorrendi per la realizzazione di un’opera.
Ed allora se la Legge Stadi così come integrata e modificata anche dal recente “Decreto Semplificazioni” introduce addirittura quale strumento per raggiungere l’equilibrio nel Financial Plan, posto a fondamento dell’intervento esecutivo dello stadio, anche la possibilità di ricorrere ad interventi di edilizia privata, perchè non dovrebbe consentire la realizzazione di una clinica privata in parte convenzionata con il SSN alla luce della comprovata rilevanza anche pubblica della stessa?
La realizzazione di civili abitazioni (con funzione esclusivamente remunerativa per il proponente e senza alcuna funzione pubblica) sarebbe quindi percorribile ex lege mentre invece la realizzazione di una struttura, certamente privata come una clinica, ma a rilevanza pubblica (atteso che andrebbe a sopperire le carenze del servizio sanitario regionale in un momento – quale quello attuale – in cui la Sanità Pubblica è stata messa in ginocchio dall’emergenza COVID) non lo sarebbe?
E’ palese che questa semplice riflessione dubitativa sgombera qualsivoglia dubbio ad eventuali detrattori dell’intervento proposto da Stefano Bandecchi in ordine alle procedure da seguire e alla piena e legittima percorribilità del percorso intrapreso dalla Ternana Calcio.
E’ evidente che la Clinica rispettando il criterio della contiguità allo stadio fissato dalle relative norme giuridiche non può in alcun modo essere ostacolata da fuorvianti e strumentali interpretazioni della regola delle tre A sopra analizzata”.
Un altro aspetto su cui porre attenzione, infine, è quello del numero dei posti da porre in convenzione. Si afferma da più parti che attualmente non è possibile aumentare il numero dei posti letto da convenzionare e, quindi, non ci sarebbero margini per Bandecchi e la sua clinica.
Anche su questo versante l’avvocato Riccardo Corridore chiarisce la sua posizione.
“ Premesso che nell’ultimo trimestre di quest’anno la Regione Umbria è chiamata ad una rielaborazione e riorganizzazione dei posti in convenzione alle cliniche private, occorre evidenziare come le attuali strutture operino in virtù di assegnazioni avvenute senza gara ad evidenza pubblica, in assenza di un bando e solo in virtù di proroghe avvenute nel tempo a mezzo determine dirigenziali regionali.
….pur volendo sostenere che le cinque cliniche insistenti nella provincia di Perugia rispettino tutti i sopra descritti criteri necessari all’accreditamento, pur volendo (e su questo non c’è consenso) ritenere legittimo il regime abilitativo ad operare in assenza dell’espletamento di una gara, è palese come la clinica proposta da Bandecchi debba avere necessariamente una corsia preferenziale in quanto la sua realizzazione si fonderebbe su una delibera di pubblica utilità, e quindi a rilevanza costituzionale, poiché strumentale al realizzo di un’opera pubblica.
Le cliniche già accreditate invece quale rilevanza hanno al di là di accrescere il patrimonio dei loro proprietari?
Ed ancora
Infine e ad abundantiam dirimente, al di la delle considerazioni sin qui operate e connotate da estrema logicità e coerenza, è la norma contenuta nel Codice degli Appalti Pubblici all’articolo 180 laddove al comma 3 legittima una valutazione ex ante (quindi in sede di progetto e pertanto antecedentemente alla realizzazione dell’opera – in questo caso la clinica – del fatto che l’opera pubblica a realizzarsi è garantita dall’autorizzazione concessa antecedentemente e strumentale al rispetto dell’equilibrio del financial plan (in questo caso l’accordo tra le parti circa l’accreditamento della struttura sanitaria proposta da Bandecchi al servizio sanitario regionale sempre che vengano rispettati dal proponente-concessionario i requisiti previsti nel progetto definitivo posto a bando: tanto per semplificare il ragionamento è come quando si stipula un contratto preliminare di compravendita di un immobile che poi, successivamente e sempre che le parti abbiano rispettato gli accordi contrattuali, sarà sacramentato nell’atto notarile di vendita).
Tutto ciò senza voler entrare nel merito della tipologia di specializzazione della clinica proposta dalla Ternana Calcio, ma senza dimenticare come sia notorio che in molti settori, i cittadini umbri sono costretti a rivolgersi a cliniche convenzionate fuori regione per eseguire interventi date le carenze del servizio sanitario regionale: un esempio per tutti è il settore ortopedico ove cliniche toscane e laziali percepiscono svariati milioni di euro dalla regione Umbria”.
Qui sotto il testo integrale delle valutazioni dell’avvocato Riccardo Corridore