Il Consiglio comunale, nella seduta odierna con 20 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astenuti, ha approvato le modifiche al regolamento della zona a traffico limitato, approvato a novembre 2023 e parzialmente rivisto a marzo 2024.
Bocciati tutti gli emendamenti proposti dalle opposizioni (come annunciato in precedenza dal sindaco Bandecchi).
Gli aggiustamenti si sono resi necessari – si legge in una nota istituzionale – per soddisfare specifiche e puntuali esigenze di alcune categorie di soggetti interessati emerse con l’entrata in vigore e rilevate anche nel corso di vari incontri di confronto e condivisione con le associazioni di categoria e grazie al lavoro della commissione tecnica istituita con il regolamento stesso.
In generale le modifiche sono volte ad ampliare le fasce orarie che consentono la circolazione e a specificare orari e operazioni consentite in relazione alle diverse categorie nelle zone interdette.
Più precisamente le principali revisioni sono finalizzate:
- a includere nell’elenco delle tipologie di permesso la categoria CR Commercio Ristorazione, specificando che i titolari di attività di ristorazione, con sede all’interno della ZTL, Area Pedonale o Zone interdette, hanno diritto ad un permesso di circolazione di tipo C o, in alternativa, di tipo CR, e che nel caso di attività individuali si ha diritto ad un solo permesso, mentre per attività con più soci si ha diritto ad un massimo di due permessi di circolazione, della stessa tipologia. Le fasce orarie che consentono la circolazione in ZTL e AP per la categoria CR sono state modificate in 9-12 e 16-18, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, mentre nelle aree interdette in 9-12 e 16-18, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta dove insiste l’attività di ristorazione;
- ad esplicitare che le zone interdette sono aree pedonali di maggior tutela in cui il traffico veicolare è consentito soltanto per i casi di emergenza, pronto intervento e altre fattispecie moiicano l’elenco dei veicoli autorizzati al transito e alla sosta in tali aree;
- a specificare, relativamente ai permessi per residenti e domiciliati, che essi riguardano non solo la Ztl e le aree pedonali, ma anche le zone interdette indicando le nuove fasce orarie 4-11 e 14-17 che consentono la circolazione e la sosta solo per le operazioni di carico e scarico;
- ad indicare relativamente al permesso per possessori di garage o posto auto privato che Il permesso consente il transito h24 esclusivamente nella zona interdetta in cui insiste il garage o il posto auto;
- ad inserire, nella tipologia di permesso per gli artigiani, anche i laboratori odontotecnici specificando che possono richiedere permessi per veicoli intestati alla ditta o al titolare della stessa, indipendentemente dalla di categoria immatricolazione, nella misura massima di un permesso nel caso di attività uninominale e di due permessi in caso di ditte con due o più soci;
- a modificare le fasce orarie che consentono la circolazione dei permessi di tipo C, prevedendo la in Ztl e AP e 4-11 e 14-17 con possibilità di fermata solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico negli stalli consentiti e nelle aree interdette 4-11 e 14-17, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta dove insiste l’attività commerciale;
- ad inserire, nella tipologia di permesso per servizi tecnologici, le ditte che forniscono servizi di trasporto medicinali, le ditte che forniscono bombole di ossigeno e gas medicali, le ditte che forniscono bombole del gas, le ditte di servizi antincendio, le ditte di assistenza a tecnologie informatiche e di assistenza a macchine per ufficio, le ditte che forniscono assistenza per registratori di cassa. Si specifica che i permessi consentono nelle zone interdette la circolazione h24 e la sosta solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e nella sola zona interdetta di intervento;
- a specificare che relativamente ai permessi per servizi vari il permesso per gioiellerie, oreficerie e orologerie con sede in ZTL, AP e zone Interdette hanno validità solo nei giorni feriali, mentre per Ditte che svolgono attività di traslochi è rilasciabile solo a veicoli immatricolati come autocarro. La fascia oraria che consente la circolazione è ampliata di mezz’ora e include anche le zone interdette;
- ad includere, nel caso di transiti per pronto intervento anche le Ditte di ripristino di serramenti e vetrai e le Ditte o privati per motivi di comprovata urgenza consentendo di transitare anche nelle Zone Interdette con veicoli non autorizzati giustificando il transito con comunicazione, effettuata entro 72 ore dal passaggio, a Terni Reti;
- a modificare le fasce orarie riguardanti la categoria di permessi trasporto merci prevedendo transito in ZTL nella fascia oraria 4-20, mentre in AP e Zone interdette nelle fasce orarie 4-11 e 14-17 con possibilità di fermata per carico e scarico negli appositi stalli. Il transito per le imprese di trasporto in conto proprio o in conto terzi di generi alimentari deperibili, le imprese che svolgono interventi su macchine elettriche e a pressione le Agenzie di recapito o in ZTL nella fascia oraria 4- 20, mentre in AP e Zone Interdette nella fascia oraria 4-11 e 14-17. Le fasce orarie per i soggetti privati e le ditte che dispongono di magazzini consentono il transito h24 in ZTL mentre in AP e Zone interdette nelle fasce orarie 4-11 e 14-17 con possibilità di fermata per carico e scarico;
- ad aggiungere per i permessi delivery che può essere richiesto anche dai possessori di permessi tipo C o CR, in aggiunta agli stessi;
- permessi per auto con logo viene specificato che gli aventi diritto possono richiedere un unico permesso annuale indicando il numero di veicoli necessari fino ad un massimo di 25, in caso di veicoli con targhe civili, e un ulteriore permesso annuale, senza invece limite di numero, in caso di veicoli con targhe militari o speciali;
- a specificare, per i permessi per enti, che consentono il transito anche nelle aree interdette;
- a specificare, per i permessi per prestazioni sanitarie, che essi consentono il transito, esclusivamente per le funzioni connesse alla professione, in ZTL, AP e Zone Interdette h 24, che per le cooperative e associazioni di assistenza è possibile richiedere i permessi anche per veicoli adibiti all’assistenza, che le prestazioni o interventi d’urgenza, effettuati da soggetti rientranti nella predetta categoria non aventi diritto all’autorizzazione definitiva, questi si estendono anche alle aree interdette comunicando il transito a Terni Reti;
- a specificare, per i possessori di auto elettriche/ibride, che il permesso consente il solo transito h24 in ZTL mentre in AP e Zone Interdette nella fascia oraria 4 – 11;
- ad includere, relativamente al contrassegno disabili, le zone interdette ai fini del transito,
- ad includere, per i permessi temporanei, le ditte di giardinaggio specificando che il permesso consente di circolare in ZTL e in Area Pedonale dalle 6 alle 20 con possibilità di sosta ove consentito, mentre nelle Zone interdette è consentita la circolazione dalle 6 alle ore 20, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta di intervento;
- a rivedere le fasce orarie dei permessi giornalieri in orario h24 in ZTL, mentre in AP e zone interdette nelle fasce orarie 4-11 e 14-17 con possibilità di fermata per carico e scarico e, nelle Zone interdette solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta di intervento;
- a specificare, relativamente al regime transitorio, che i permessi attivi alla data di pubblicazione del regolamento conservano le caratteristiche precedenti fino alla scadenza, ad eccezione dei permessi che prevedevano fasce orarie che dovranno comunque attenersi ai nuovi orari previsti dal regolamento.